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Tribunale di Bologna > Lavoro a progetto
Data: 23/03/2010
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 202/10
Parti: Carmela D. + 4 / ITALDRAGHE S.P.A.
ACCERTAMENTO LAVORO SUBORDINATO – CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO – MANCANZA DI FORMA SCRITTA - SUSSISTENZA INDICI SUBORDINAZIONE - LICENZIAMENTO ORALE - CONSEGUENZE


Art. 2094 cc

Art. 2721 cc.

art. 61-69 Decreto Legislativo n. 276/03

art. 8 legge 604/66

Un lavoratore agiva in giudizio chiedendo l’accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, deducendo di aver  prestato attività lavorativa consistente nella  demolizione di manufatti e recupero di materiale edile; rilevava che  a seguito della richiesta stragiudiziale di regolarizzazione del rapporto di lavoro l’impresa convenuta,  a mezzo del suo consulente del lavoro, aveva affermato che il rapporto di lavoro era stato denunciato agli enti previdenziali come “contratto di lavoro a progetto”;  chiedeva pertanto il pagamento delle conseguenti differenze retributive   e  l’accertamento della illegittimità del licenziamento orale subito, con applicazione della cd tutela obbligatoria. Si costitutiva l’impresa convenuta, sostenendo che il rapporto  andava inquadrato nello schema del lavoro a progetto ed era stato così  denunciato agli enti previdenziali; rilevava comunque che  il rapporto non era caratterizzato dalla subordinazione e che era cessato per recesso del lavoratore; formulava domanda riconvenzionale in relazione ad un asserito prestito di E 500,00 concesso al lavoratore.

Il Giudice afferma, preliminarmente, che non era stata fornita la prova scritta del contratto di lavoro a progetto, avendo parte convenuta prodotto in giudizio un documento privo della sottoscrizione del lavoratore. Sostiene il Giudice che tale elemento deve ritenersi sussistente, poiché   il ricorrente era addetto a mansioni  che di fatto non lasciavano “alcun margine di autonomia, essendo ripetitivo, vincolato nei modi di svolgimento, caratterizzato dalla applicazione di abilità elementari”; sostiene altresì che era stata fornita la prova dell’esercizio sulla attività del lavoratore di  un controllo diretto (con particolare riguardo agli ordini sulle attività da svolgersi).

Quanto al risarcimento del danno da licenziamento orale, il Giudice adotta le sanzioni proprie della tutela obbligatoria, rilevando che “ le modalità del licenziamento e la irregolarità che ha accompagnato lo svolgimento del rapporto di lavoro giustifica la determinazione del numero di mensilità dovute  in sei”. Il Giudice dichiara infine la infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società, in quanto fondata su un appunto prodotto in fotocopia  con a fianco una sigla illeggibile non riconosciuta dal lavoratore; ritiene altresì che la prova per testimoni sul contratto di mutuo non sia ammissibile secondo la regola generale di cui all’art. 2721 cc.